La prova fisica documentale

 

Nel campo della Grafologia Giudiziaria, costituiscono la prova fisica i documenti afferenti l’indagine che contribuiscono a stabilire l’identità grafica di un soggetto o le circostanze nelle quali il reato è stato commesso o che, in generale, gettano luce sulla verità dei fatti.

Le regole della prova esigono che venga prodotto il documento originale a meno che ciò non sia possibile a causa di un motivo sufficientemente valido, come ad esempio la distruzione del documento originale stesso. Non sempre questa regola è osservata perché, come vedremo in seguito vengono “imposte” perizie su fotocopie o addirittura su fax; ecco quindi che la regola si trasforma in regola di ammissibilità.

Perché siano ammissibili, le prove devono riferirsi al caso in maniera tale da fornire informazioni veritiere. Capita anche che la sola documentazione grafica non sia sufficiente e l’esperto debba acquisire altri documenti utili al caso, a esempio delle informazioni circa lo stato di salute dello scrivente, in particolare certificati medici o cartelle cliniche. Sono considerati parte sostanziale del caso le prove che possono portare ad un giusto convincimento del magistrato. Altre volte è il giudice stesso che rimanda all’esperto la scelta dei documenti, di solito comparativi, ammissibili per l’esame grafico di “Analisi e comparazione della grafia”.

Le regole della periziabilità. È fondamentale poter effettuare la perizia sul documento originale, salvo che questo non sia reperibile perché  “per qualsiasi causa sia andato distrutto, smarrito o sottratto” (art. 234 comma 2, c.p.p.), o per l’insindacabile richiesta del Giudice.

L’esperto (CTU o PU) normalmente provvede a prelevare il documento (prova) dalla cancelleria dove è depositato come “corpo di reato”, oppure lo riceve da una delle parti alla seduta di inizio delle operazioni peritali.

Il documento viene preso in consegna, conservato, salvaguardato e sottoposto ad esami  strumentali non distruttivi.


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